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Rottamazione auto: cosa fare per demolire un veicolo


Rottamazione auto: cosa fare per demolire un veicolo

Per rottamare un'automobile non è possibile agire in autonomia ma bisogna necessariamente rivolgersi ai centri di raccolta autorizzati alla rottamazione auto (demolitori), che si occupano anche della cancellazione dal PRA. In alternativa, qualora il veicolo debba essere ceduto per acquistarne uno nuovo, va consegnato al concessionario.

Alla consegna del veicolo, il centro raccolta o il concessionario è tenuto a rilasciare il certificato di rottamazione che deve contenere, tra le altre cose, i dati anagrafici del proprietario della vettura, gli estremi di identificazione dell'automobile, la data e l'ora di presa in carico del mezzo e l'impegno a provvedere alla richiesta di cancellazione dal PRA. Questo certificato è molto importante (e va quindi sempre richiesto e conservato con cura) perché solleva il proprietario da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, e inoltre determina  la cessazione dell'obbligo del pagamento del bollo.

Assicurazione auto: il contrassegno cartaceo è ancora obbligatorio?



Assicurazione auto: il contrassegno cartaceo è ancora obbligatorio?

In seguito alle recenti e numerose novità nell'ambito delle assicurazioni auto, dal 18 ottobre 2015 il contrassegno assicurativo cartaceo che fino ad allora andava esposto sul parabrezza delle vetture per attestare l'avvenuta stipula della polizza RC auto, non è più necessario. Il controllo sulla regolarità assicurativa del veicolo viene oggi effettuato in tempo reale incrociando telematicamente i dati presenti nei database delle Forze dell'ordine, del Ministero dei Trasporti e della Motorizzazione Civile.


Incidenti e risarcimenti: si cambia musica

Le novità della legge sulla concorrenza

Incidenti e risarcimenti: si cambia musica

Giro di vite sui risarcimenti “facili” in caso di incidente. La legge sulla concorrenza, la numero 124/2017 in vigore dal 29 agosto scorso, che è intervenuta con un consistente pacchetto di norme in materia di assicurazioni, interviene anche su un tema più tecnico come quello dei risarcimenti in caso di sinistro.  

Nonostante finora si sia parlato molto solo di una parte dei nuovi provvedimenti, in particolare della possibilità di ottenere uno sconto sulla polizza Rc auto da parte di chi installa la “scatola” nera sul proprio veicolo e del divieto di tacito rinnovo, vi sono anche altri aspetti che andranno a modificare la relazione tra gli assicurati e le compagnie.

In primis si segnala l’intervento che va a disciplina il tema dell’uso dei testimoni. Il comma 15 modifica la procedura di identificazione dei testimoni nei casi di sinistro senza feriti ma con danni alle cose, al fine di evitare il fenomeno dei cosiddetti “testimoni di comodo”, che si prestano a dichiarare il falso a favore di amici e parenti.

In pratica chi subisce il danno deve indicare immediatamente le generalità di chi ha assistito all’incidente altrimenti non potrà poi chiamarli a testimoniare in un’eventuale causa in tribunale ( se si decide di citare in giudizio la compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento). In ogni caso sarà l’assicurazione stessa a ricordarlo all’automobilista con una raccomandata da inviare entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro. L’unica eccezione prevista alla norma è quando  l’identificazione immediata è, secondo il testo della norma, “oggettivamente impossibile” oppure quando  il testimone è già stato identificato dalla Polizia. A quel punto il testimonio identificato successivamente al sinistro può sempre essere chiamato a deporre anche durante la causa.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale interviene il comma 17 che prevede la definizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità in base all’età del soggetto.

In ogni caso giudice potrà aumentare il risarcimento del 30% per le macrolesioni nel caso in cui le ferite abbiano avuto un impatto anche sulla vita di relazione del danneggiato in maniera documentata; e del 20% per le microlesioni che hanno causato una sofferenza intensa.

Ma non solo. E’ finita l’epoca del colpo di frusta facile. Per prevenire le truffe, infatti, la legge Concorrenza chiarisce che per ottenere il risarcimento delle lesioni di lieve entità occorre che vi sia l’esito di un accertamento condotto attraverso esami clinici strumentali obiettivi, tra cui ad esempio radiografie. Se mancano, il danno biologico permanente non spetta con unica un’eccezione: che le lesioni siano visibili anche ad occhio nudo.

Dopo anni la benzina supera il diesel

Cambiano le proporzioni nelle nuove immatricolazioni

Dopo anni la benzina supera il diesel

Non succedeva dal lontano 2009: le vetture a benzina vendute in Europa nei primi sei mesi del 2017 sono state più di quelle a diesel. I dati dell'Acea, l'associazione europea dei costruttori di automobili, parlano di un sorpasso anche significativo: la quota di mercato del diesel è scesa al 46,3% (era il 50,2% un anno fa), mentre quella delle auto a benzina è salito al 48,5% (dal 45,8 del 2016). Il resto è appannaggio di elettriche, ibride, Gpl o metano, ancora marginali nel mercato dei grandi numeri.

A cosa sono dovute le oltre 152mila vetture diesel in meno vendute da gennaio a luglio? Una certa influenza l'avrà avuta il dieselgate (lo scandalo che ha visto nell'occhio del ciclone soprattutto Volkswagen che avrebbe falsificato i dati sulle emissioni di vetture a diesel vendute negli Stati Uniti e in Europa) o anche la constatazione più quotidiana alla colonnina di rifornimento, dove è ormai chiaro che il diesel non conviene più come una volta.

I costruttori si dicono preoccupati, anzitutto per l'ambiente. Erik Jonnaert, segretatrio dell'Acea afferma che ad oggi i motori alternativi vanno incoraggiati grazie a politiche di incentivi e incoraggiamenti perché diventino consistenti sul mercato, ma che “nel frattempo  in quanto le automobili diesel emettono notevolmente meno CO2 rispetto a quella a benzina equivalenti è importante che queste agiscano come una tecnologia ponte per supportare la graduale transizione verso i veicoli con basse emissioni di carbonio”.

Alcuni dubbiosi sospettano che le case automobilistiche stiano soltanto proteggendo il loro investimento, visto che negli ultimi anni grandi quantità di denaro sono state destinate proprio alla ricerca sui motori a gasolio.

Come sempre però l'ultima parola spetta al mercato e spesso le decisioni vengono prese sulla scorta della convenienza.

Analizzando i dati del Ministero dello Sviluppo economico, perlomeno in Italia la differenza tra diesel e benzina si è andata assottigliando nell'ultimo anno e mezzo: per quanto riguarda la benzina, a gennaio 2016 il prezzo medio era di 1,416 euro, a dicembre 1,495; il gasolio è passato da 1,232 euro a gennaio per finire 1,351 a dicembre.

Per il 2017 sulla benzina si è passati dagli 1,544 di gennaio agli 1,499 di agosto; mentre il diesel ha toccato quota 1,398 a gennaio e 1,354 ad agosto. Non certo una differenza abissale.